Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Inquinamento ambientale
(Art. 452-bis c.p.)
Sanzione pecuniaria:
Sanzione interdittiva:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
per un periodo non superiore a un anno.
|
Art. 452-bis c.p. - “Inquinamento ambientale”
“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.” |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Disastro ambientale
(Art. 452-quater c.p.)
Sanzione pecuniaria:
Sanzione interdittiva:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
|
Art. 452-quater c.p. - “Disastro ambientale”
“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”
|
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Delitti colposi contro l’ambiente
(Art. 452-quinquies c.p.)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 452-quinquies c.p. - “Delitti colposi contro l’ambiente”
“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.” |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
(Art. 452-sexies c.p.)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 452-sexies c.p. - “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”
|
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Circostanze aggravanti
(Art. 452-octies c.p.)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 452-octies c.p. - “Circostanze aggravanti”
“Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.” |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
(Art. 727-bis c.p.)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 727-bis c.p. - “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
(Art. 733-bis c.p.)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 733-bis c.p. - “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”
“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro”. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA
(Art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/2006)
Sanzione pecuniaria:
- Da 150 a 250 quote per i commi 3 e 5 primo periodo.
- Da 200 a 300 quote per i commi 2 e 5 secondo periodo
Sanzione interdittiva fino a 6 mesi (solo c. 2 e 5 secondo periodo)
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi.
|
Art. 137 D.Lgs. 152/06 - “Sanzioni penali” (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione), c. 2, 3, 5.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni anni e dell’ammenda da cinquemila euro a cinquantaduemila euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all’articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
|
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
(Art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06)
Sanzione pecuniaria:
Sanzione interdittiva fino a 6 mesi
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
|
Art. 137 D.Lgs. 152/06 - “Sanzioni penali” (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), c. 11
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
ART 103 (Scarichi sul suolo):
1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
ART 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee):
1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità di scarico Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili
(Art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/2006)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 137 D.Lgs. 152/2006 - “Sanzioni penali” (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili), c. 13.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
(Art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/2006)
Sanzione pecuniaria:
- da 100 a 250 quote per la lettera a)
- Da 150 a 250 quote per la lettera b)
|
Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, c. 1.
“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata
(Art. 256 c. 3, D.Lgs. 152/2006)
Sanzione pecuniaria:
- Da 150 a 250 quote per il primo periodo
- Da 200 a 300 quote per il secondo periodo
Sanzione interdittiva fino a 6 mesi per il secondo periodo
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi.
|
Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, c. 3.
“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordecies, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi
Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.”. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Miscelazione di rifiuti pericolosi
(Art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/2006)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, c. 5.
“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)”. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
(Art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs. 152/2006)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, c. 6 primo periodo.
“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro”. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio
(Art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/06)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - “Bonifica dei siti”, c. 1.
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro”. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio
(Art. 257 c. 2 D.Lgs. 152/06)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - “Bonifica dei siti”, c. 2.
“Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 258 D.Lgs. 152/2006 - “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, c. 4 secondo periodo.
Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Traffico illecito di rifiuti
(Art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/2006)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 259 D.Lgs. 152/2006 - “Traffico illecito di rifiuti”, c. 1
“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
(Art. 452-quaterdecies, c. 1 c.p.)
Sanzione pecuniaria:
Sanzione interdittiva fino a 6 mesi
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato) |
Art. 452-quaterdecies c.p. - “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, c. 1
“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività
(Art. 452-quaterdecies, c. 2 c.p.)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 452-quaterdecies c.p. - “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, c. 2.
“Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
(Art. 260-bis c. 6 D.Lgs. 152/2006)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 - “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, c. 6.
“Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti”.
|
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati
(Art. 260-bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.Lgs. 152/2006)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 - “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, c. 7 secondo e terzo periodo.
“Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati”.
Comma 8, primo periodo:” Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale”. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore
(Art. 260-bis c.8 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 - “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, c. 8.
“La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi”.
|
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Superamento, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria
(Art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/2006)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 279 D.Lgs. 152/2006 - “Sanzioni” (per il “Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria”), c. 5
“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”.
[Art. 279 comma 2 D.Lgs. 152/06]
“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari
(art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
Sanzione pecuniaria:
- Da 100a 250 quote per il comma 1
- Da 150 a 250 quote per il comma 2
|
Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”), c. 1 e c.2
1. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione”.
2. “In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari
(Art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”), c. 1, 2.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a diciotto mese e dell’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati
(Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
Sanzione pecuniaria:
- Da 100 a 250 quote per reati con pena non superiore ad un anno di reclusione
- Da 150 a 250 quote per reati con pena non superiore a due anni di reclusione
- Da 200 a 300 quote per reati con pena non superiore a tre anni di reclusione
- Da 300 a 500 quote per reati con pena superiore a tre anni di reclusione
|
Art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”), c. 1.
“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale”. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività
(Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”), c. 4.
“Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
[Art. 6 C. 1]
“Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica”. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Impiego delle sostanze lesive dell’ozono
(Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)
Sanzione pecuniaria:
|
Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - “Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono”
“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi
(Art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)
Sanzione pecuniaria:
- Da 150 a 250 quote per il comma 1
- Da 200 a 300 quote per il comma 2
Sanzione interdittiva fino a 6 mesi
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato) |
Art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - “Inquinamento doloso”, c. 1, 2
1. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000”.
2. “Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000”. |
Art. 25-undecies
D.Lgs. 231/2001 |
Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi
(Art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)
Sanzione pecuniaria:
- da 100 a 250 quote per il comma 1
- Da 150 a 250 quote per il comma 2
Sanzione interdittiva fino a 6 mesi per il comma 2
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni servizi;
|
Art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - “Inquinamento colposo”, c. 1 e 2
1. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.
2. “Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”. |